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Definizione agevolata - Rottamazione

Casella di testo: Cos’è
La definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

A chi interessa
Possono usufruire dei benefici i contribuenti che hanno debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio del 2000 al 31 dicembre 2017. Il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter”, vengano applicati alle somme riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019) ha esteso l’accesso alla Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) anche ai contribuenti che avevano aderito alla “rottamazione-bis” (prevista dal D.L. n. 148/2017) e non sono in regola con il pagamento delle rate.  


Quali vantaggi
Niente sanzioni e interessi di mora per chi decide di "rottamare”. Per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, i contribuenti potranno estinguere i debiti versando in unica soluzione (entro luglio 2018) o a rate.

Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019. 

Per il pagamento a rate sarà possibile avere fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni), di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo.
NB: Per i contribuenti che hanno precedentemente aderito alla “rottamazione-bis” prevista dal D.L. n. 148/2017, sono 10 le rate ottenibili con la Definizione agevolata 2018 (“rottamazione-ter”).  

Se il contribuente sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima verrà calcolato, a partire dal 1° agosto 2019, un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2% annuo. I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 unitamente ai bollettini di pagamento.

 

 

 

 

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